Comune di Bregaglia approva regolamento di polizia comunale; fuochi d’artificio vietati su tutto il territorio

Regolamento di polizia comunale

APPROVATO DALL’ASSEMBLEA COMUNALE DEL 28 APRILE 2011

BOZZA REVISIONE PARZIALE 2026 (ARTICOLO 7, CAPOVERSO 2 E SEGUENTI) APPROVATA DALL’ASSEMBLEA COMUNALE DEL 27 AGOSTO 2026

Regolamento di polizia comunale

versione 12 agosto 2026 pagina 2 di 8 INDICE

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Scopo

Art. 2 Parità dei sessi

Art. 3 Organizzazione

Art. 4 Verifica dell’identità

II. SICUREZZA PUBBLICA

Art. 5 Dispositivi di sicurezza e segnalazioni

Art. 6 Sgombero neve e ghiaccio

Art. 7 Fuochi all’aperto e fuochi d’artificio

III. AMBIENTE E ORDINE PUBBLICO Art. 8 Protezione del suolo pubblico Art. 9 Taglio di rami e arbusti Art. 10 Uso del terreno pubblico Art. 11 Divieto di campeggio

IV. CIRCOLAZIONE E POLIZIA STRADALE Art. 12 Regolamentazione del traffico Art. 13 Veicoli parcheggiati irregolarmente

V. CUSTODIA DI ANIMALI Art. 14 Concetto di base Art. 15 Custodia dei cani

VI. EMISSIONI FONICHE, LUMINOSE E ALTRE Art. 16 Quiete pubblica Art. 17 Emissioni foniche Art. 18 Emissioni luminose Art. 19 Letame e compostaggio

VII. POLIZIA RURALE Art. 20 Transito nei prati Art. 21 Zone di protezione del bosco e della selvaggina

VIII. DISPOSIZIONI PENALI Art. 22 Disposizioni penali Art. 23 Multe disciplinari

IX. TASSE DI PROCEDURA E DISPOSIZIONI FINALI Art. 24 Spese di procedura Art. 25 Esecuzione Art. 26 Entrata in vigore

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REGOLAMENTO DI POLIZIA COMUNALE

Base legale del presente regolamento sono l’art. 79 della Costituzione cantonale e l’art. 4 lett. b della Costituzione del Comune di Bregaglia

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Scopo 1Il presente regolamento completa la legislazione federale e cantonale sul mante- nimento dell’ordine e della sicurezza pubblici sul territorio del Comune di Bregaglia.

Art. 2 Parità dei sessi

1l termini che designano persone, funzioni o professioni si riferiscono sempre ad ambo i sessi.

Art. 3 Organizzazione 1L’autorità superiore di polizia è il Municipio. Esso esercita la sorveglianza sull’organo di polizia. Il Municipio può affidare l’esecuzione dei compiti generali o di compiti par- ziali di polizia a vigili comunali, altri impiegati comunali come pure ad istituzioni pub- bliche o private.

Art. 4 Verifica dell’identità 1Le persone incaricate di eseguire un mandato sono autorizzate a verificare l’identità di una persona qualora il caso lo richieda.

II. SICUREZZA PUBBLICA

Art. 5 Dispositivi di sicurezza e segnalazioni 1È proibito spostare dispositivi di sicurezza, barriere di deviazione e segnali di ogni genere; è inoltre vietato scoperchiare tombini, vasche di raccolta, canali e qualsiasi apertura nel terreno.

Art. 6 Sgombero di neve e ghiaccio 1I tetti con spioventi o cornicioni che corrono lungo strade o piazze pubbliche vanno muniti, in caso di bisogno, di dispositivi che ritengono la neve. Le lastre di ghiaccio e le placche di neve sospese devono venir eliminate dal proprietario dell’edificio.

2Il proprietario è responsabile che grondaie, scoli e simili non provochino formazione di ghiaccio sul terreno pubblico.

3È proibito depositare neve sui passaggi sgomberati come pure lasciare altri materiali sul suolo pubblico. È unicamente ammesso depositare modiche quantità di neve su quella già ammucchiata dagli operai comunali.

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4Se una violazione delle norme presenti comporta ulteriori spese, il Comune le può addebitare al proprietario del fondo o a chi le ha causate.

Art. 7 Fuochi all’aperto e fuochi d’artificio 1Il Municipio è autorizzato a limitare o proibire i fuochi all’aperto per un determinato periodo.

2I fuochi d’artificio sono vietati. Per il capodanno e la festa nazionale vige una nor- mativa d’eccezione. Su richiesta il Municipio può concedere una deroga. Su tutto il territorio comunale è vietato l’uso di articoli pirotecnici (fuochi d’artificio) ai sensi della legge federale sulle sostanze esplosive. Non vengono concesse dero- ghe.

3È escluso dal divieto l’uso di fuochi d’artificio con effetti minimi (rumore, emissioni di fumo, ecc.) e in piccole quantità, quali fuochi d’artificio da tavolo, stelle filanti, fuochi bengalesi e simili.

4Qualora le circostanze lo richiedano, il Municipio può limitare o vietare tempora- neamente e in via generale l’accensione di fuochi all’aperto e l’uso di tutti i fuochi d’artificio mediante un provvedimento generale.

III. AMBIENTE E ORDINE PUBBLICO

Art. 8 Protezione del suolo pubblico 1È proibito danneggiare beni pubblici, lordarli, farne uso improprio o modificarli per altri scopi. Ad eventuali manomissioni o inquinamenti va immediatamente rimedia- to.

2Sul terreno pubblico come pure su quello appartenente a terzi è proibito:

  • depositare o gettare rifiuti di ogni genere;
  • fare i propri bisogni all’aperto nei centri abitati.

Art. 9 Taglio di rami e arbusti 1Gli arbusti e i rami d’albero che invadono i margini delle strade o dei marciapiedi devono essere tagliati dal proprietario.

Art. 10 Uso del terreno pubblico 1Per qualsiasi utilizzazione del terreno pubblico che oltrepassi la sua normale funzio- ne va richiesta l’autorizzazione al Municipio. Questo riguarda in modo particolare: a) le manifestazioni, i cortei e gli avvenimenti festivi b) le bancarelle di vendita, gli stand di informazioni e le installazioni pubblicitarie c) l’offerta di merci e servizi d) concerti e altre manifestazioni culturali all’aperto

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2Le utilizzazioni speciali del terreno pubblico sono generalmente sottoposte ad una tassa fino a Fr. 200.- al giorno. In casi particolari decide il Municipio.

Art. 11 Divieto di campeggio 1All’infuori delle zone riservate a questo scopo (campeggi, zone camper), sul terreno comunale è proibito campeggiare come pure posteggiare la vettura a scopo di per- nottamento. Su richiesta il Municipio può concedere una deroga.

IV. CIRCOLAZIONE E POLIZIA STRADALE

Art. 12 Regolamentazione del traffico 1La regolamentazione e la segnalazione del traffico locale nei limiti previsti dalla leg- ge superiore è di competenza del Municipio.

Art. 13 Veicoli parcheggiati irregolarmente 1La polizia è autorizzata a far rimuovere vetture posteggiate in modo da intralciare o rendere pericoloso il traffico ai sensi dell’art. 37 cpv. 2 della legge federale sulla cir- colazione stradale (LCStr) oppure da ostacolare lo sgombero della neve. Se il condu- cente non è reperibile in tempo utile, il trasporto della vettura, come pure la tassa di rimozione, va a suo carico.

2A seconda del dispendio del personale la tassa di rimozione ammonta da Fr. 200.- a Fr. 300.-. Alla tassa di rimozione si aggiungono i costi del trasporto.

V. CUSTODIA DI ANIMALI

Art. 14 Concetto di base 1Tutti gli animali vanno custoditi in modo tale da non mettere in pericolo l’incolumità di persone, altri animali oppure cose e da non infastidire con eccessivi rumori, cattivi odori o altri disturbi.

Art. 15 Custodia dei cani 1Il possesso di un cane, il cambiamento di proprietario come pure la morte di un ca- ne vanno annunciati al Comune entro 10 giorni.

2È vietato lasciar vagare liberamente un cane incustodito nel territorio comunale. Fanno eccezione, quando sono in servizio, i cani da protezione delle greggi, i cani da caccia e i cani da soccorso. Nei centri abitati tutti i cani vanno tenuti al guinzaglio.

3Su sentieri, strade e terreni coltivati di tutto il territorio comunale, gli escrementi dei cani vanno immediatamente raccolti e deposti negli appositi contenitori.

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VI. EMISSIONI FONICHE, LUMINOSE E ALTRE

Art. 16 Quiete pubblica 1Dalle ore 24.00 alle 06.00 vige la quiete notturna. In questo periodo bisogna aste- nersi dal causare rumori che disturbino il sonno e la quiete pubblica.

2Durante il giorno sono da evitare quei disturbi gravi ai quali si può ovviare mediante dei provvedimenti ragionevoli o con un comportamento premuroso.

Art. 17 Emissioni foniche 1Nelle ore di quiete notturna sono proibiti i rumori all’aperto, quali canti, musiche, schiamazzi, urla ecc. come pure l’uso di apparecchi fonici, altoparlanti, megafoni, si- rene e simili. Il Municipio può concedere delle deroghe.

2Non è inoltre mai permesso, sia all’aperto che all’interno degli edifici, disturbare o importunare terze persone con un comportamento sconsideratamente rumoroso.

Art. 18 Emissioni luminose 1Il Municipio è autorizzato a limitare o vietare emissioni luminose che risultino di di- sturbo per l’interesse pubblico o privato. In particolare ogni genere di illuminazione natalizia è permessa unicamente fra il 15 novembre e il 31 gennaio. In seguito gli im- pianti vanno spenti.

2Per rischiarare o illuminare a scopo pubblicitario edifici, facciate, parchi, giardini, strade, piazze e simili occorre il permesso in ottemperanza alla legge edilizia comu- nale.

Art. 19 Letame e compostaggio 1Depositi di letame e impianti di compostaggio sono da sistemare e intrattenere in modo da non provocare odori nauseabondi o urtare il comune senso estetico.

VII. POLIZIA RURALE

Art. 20 Transito nei prati 1Durante il periodo di attività vegetativa è proibito transitare nei prati e calpestare l’erba.

Art. 21 Zone di protezione del bosco e della selvaggina 1Il mancato rispetto delle zone di protezione del bosco e della selvaggina può com- portare una multa disciplinare ai sensi dell’art. 45 della legge d’applicazione del co- dice di diritto processuale penale (LACCP).

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VIII. DISPOSIZIONI PENALI

Art. 22 Disposizioni penali 1Le violazioni del presente regolamento o delle norme e decreti fondati su quest’ultimo vengono punite dal Municipio in una procedura penale amministrativa ordinaria, sotto riserva dell’art. 22 cpv. 2 e dell’art. 23, con multe fino a Fr. 10'000.-.

2Restano riservati tutti i casi contemplati dal diritto cantonale e federale.

Art. 23 Multe disciplinari 1Le infrazioni alle norme o ai divieti fondati sul presente regolamento saranno puni- te, in osservanza delle disposizioni dell’art. 45 ss. della legge d’applicazione del codi- ce di diritto processuale penale (LACPP), con multe disciplinari fino a Fr. 500.-.

2Il Municipio emana un relativo elenco delle multe disciplinari.

3Possono infliggere multe disciplinari le persone autorizzate ai sensi dell’art. 3 del presente regolamento.

4Nel quadro della procedura di multa disciplinare, i precedenti e le condizioni perso- nali dell’autore non vengono considerati. L’autore va informato sul suo diritto di fare opposizione alla procedura di multa disciplinare.

5Con il pagamento dell’importo entro 30 giorni, la multa cresce in giudicato. Se il de- stinatario della multa si oppone alla procedura oppure non paga l’importo entro il termine dovuto, il caso viene trasmesso al Municipio. Questo delibera allora su di un’eventuale multa in una procedura ordinaria (Art. 22 cpv. 1). Il Municipio non è vincolato dall’elenco delle multe disciplinari.

6Se l’autore della contravvenzione non ha il domicilio in Svizzera e non paga la multa sul posto, deve assicurare la somma con un deposito adeguato.

IX. TASSE DI PROCEDURA E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 Spese di procedura 1Per le spese di procedura ai sensi del presente regolamento si riscuote di norma una tassa da Fr. 50.- a Fr. 250.-. Per procedure più estese o nel caso insorgano diffi- coltà particolari, la tassa può essere aumentata fino a Fr. 800.-.

2Alle tasse si aggiu