Controllo federale delle finanze (CDF) stima sconti sui medicamenti in Svizzera; fino all’8% trasferiti agli assicuratori
Ripercussione degli sconti nella dispensazione dei medicamenti - Controllo federale delle finanze (CDF)
Con 9,9 miliardi di franchi, nel 2024 i prezzi dei medicamenti hanno rappresentato quasi un quarto dei costi dell’assicurazione malattie obbligatoria. Secondo una stima del Controllo federale delle finanze (CDF), l’industria farmaceutica concede fino all’8 per cento di questa cifra (fr. 743 mio. all’anno) sotto forma di sconti e altri vantaggi pecuniari a studi medici, farmacie e ospedali (fornitori di prestazioni).
La legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie (LAMal) stabilisce che il fornitore di prestazioni che ottiene sconti nell’acquisto di medicamenti deve farne usufruire l’assicuratore e gli assicurati (art. 56 cpv. 3 lett. b LAMal). Inoltre, l’articolo 55 della legge del 15 dicembre 2000 sugli agenti terapeutici (LATer) vieta di accettare o offrire indebiti vantaggi collegati a medicamenti soggetti a prescrizione. L’articolo 56 LATer prescrive un «obbligo di trasparenza»: tutte le agevolazioni accordate nell’acquisto di medicamenti devono essere registrate nei giustificativi, nelle fatture e nei libri di commercio delle persone e organizzazioni sia acquirenti sia venditrici e rese note su richiesta alle autorità competenti. Queste disposizioni di legge mirano a garantire l’integrità, la trasparenza e l’obbligo di ripercussione degli sconti (ITR). L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) è responsabile della vigilanza sul rispetto di tali disposizioni dal 2020. Deve garantire che i vantaggi pecuniari siano ammessi, non influenzino indebitamente la prassi nell’ambito della prescrizione e del trattamento e che gli sconti siano trasferiti agli assicuratori e agli assicurati.
Ripercussione degli sconti nella dispensazione dei medicamenti
Ufficio federale della sanità pubblica