Imprese svizzere obbligate annuncio aventi economicamente diritto; sanzioni per mancato annuncio
Nuovo registro per la trasparenza: obbligo legale di annuncio per le imprese | Physioswiss
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Nuovo registro per la trasparenza: obbligo legale di annuncio per le imprese
Per molte imprese dal 1o ottobre 2026 vige l’obbligo di identificare e annunciare i propri aventi economicamente diritto. Tale obbligo di annuncio deriva della legge federale sulla trasparenza.
Obbligo di annuncio per le imprese riguardo agli aventi economicamente diritto
Dal 1o ottobre 2026 entra in vigore la nuova legge sulla trasparenza, nella fattispecie Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto (LTPG) . L’obiettivo di questa legge è garantire alle autorità accesso alle informazioni sugli aventi economicamente diritto delle imprese per rafforzare la lotta al riciclaggio di denaro, alla criminalità organizzata e al finanziamento del terrorismo. In tale ottica il registro svizzero per la trasparenza è uno strumento fondamentale. Questo registro non è accessibile al pubblico, tuttavia diverse autorità ne possono consultare le informazioni.
Dal 1o ottobre 2026 per molte imprese vige l’obbligo di identificare e annunciare i propri aventi economicamente diritto. L’annuncio va effettuato tramite la piattaforma EasyGov. È responsabile dell’introduzione l’Ufficio federale di giustizia (UFG) insieme alla Segreteria di Stato dell’economia SECO e ad altri partner.
L’obbligo di annuncio riguarda la maggior parte delle persone giuridiche. Tra queste rientrano in particolare società anonime (SA), società a garanzia limitata (Sagl) e società cooperative.
Non sono assoggettate all’obbligo, ad esempio, imprese individuali, società in nome collettivo e in accomandita, fondazioni, associazioni e società quotate in borsa. L’elenco completo è consultabile all’ Art. 2 LTPG .
Chi è considerato avente economicamente diritto?
Sono considerate aventi economicamente diritto le persone fisiche che possiedono, controllano un’impresa o ne traggono un profitto economico. La regola è: l’avente economicamente diritto deve detenere almeno il 25% della società o controllarla in altro modo in misura equivalente. Anche se la struttura proprietaria o partecipativa è complessa, bisogna individuare quali persone fisiche si trovano alla fine della catena di controllo.
Per ogni avente economicamente diritto è necessario fornire i seguenti dati:
i, data di nascita, cittadinanza
e, luogo di domicilio (comune, indirizzo e Stato di domicilio), informazioni necessarie sulla natura ed estensione del controllo esercitato
Per effettuare l’annuncio al nuovo registro svizzero per la trasparenza, le imprese non devono caricare documenti fisici o giustificativi in formato PDF. Il sistema si basa su un’autodichiarazione elettronica.
È possibile preparare sin d’ora l’annuncio al registro svizzero per la trasparenza registrando le imprese sulla piattaforma EasyGov: registrazione a EasyGov.
In seguito al buon esito della registrazione e della convalida, si può effettuare l’annuncio al registro per la trasparenza a nome dell’impresa soggetta a tale obbligo. L’annuncio al registro per la trasparenza può essere effettuato anche tramite la piattaforma EasyGov.swiss.
La registrazione e l’utilizzo di EasyGov sono gratuiti.
Le imprese devono comunicare al registro per la trasparenza le informazioni necessarie entro un mese dall’iscrizione al registro di commercio. Per le imprese già iscritte nel registro di commercio, la legge ( Art. 51 LTPG ) prevede un periodo di transizione fino a due anni. In caso di variazioni delle informazioni riportate nel registro per la trasparenza, queste devono essere comunicate entro un mese da quando se ne viene a conoscenza. È importante ricordare che le autorità non invitano attivamente a effettuare il primo annuncio – tale responsabilità ricade interamente sull’impresa stessa.
La violazione degli obblighi di annuncio o di collaborazione o il mancato rispetto dei termini possono comportare solleciti soggetti a pagamenti o altre misure ai sensi dell’ art. 43 LTPG .
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